LIM - Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LEGGE ABROGATA IL 31.12.2007)
Scopo
a)migliorare le basi dello sviluppo economico e la capacità concorrenziale nelle regioni montane;
b)valorizzare le potenzialità regionali;
c)contribuire a mantenere un insediamento decentralizzato e preservare l'identità e la pluralità
socioculturali del Paese;
d)assicurare uno sviluppo sostenibile delle regioni montane;
e)promuovere la collaborazione intercomunale, regionale ed interregionale, contribuendo in tal modo
a ridurre le disparità economiche e sociali.
I progetti di carattere pubblico o privato con costi totali superiori ai 100'000 franchi e all'interno del
perimetro regionale devono essere inviati alla Regione per esame e preavviso. La Regione trasmetterà
poi l'incarto (se completo e conforme alle disposizioni legali) al Cantone (Ufficio regioni di montagna).
La domanda deve essere inoltrata in duplice copia secondo le direttive allegate:
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