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LIM - Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LEGGE ABROGATA IL 31.12.2007)
Scopo
a)migliorare le basi dello sviluppo economico e la capacità concorrenziale nelle regioni montane;
b)valorizzare le potenzialità regionali;
c)contribuire a mantenere un insediamento decentralizzato e preservare l'identità e la pluralità
  socioculturali del Paese;
d)assicurare uno sviluppo sostenibile delle regioni montane;
e)promuovere la collaborazione intercomunale, regionale ed interregionale, contribuendo in tal modo
  a ridurre le disparità economiche e sociali.
La legge federale e cantonale, così come altre leggi che interessano le regioni di montagna, possono
essere consultate sui seguenti siti:
www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl oppure www.admin.ch/ch/i/rs/c901_1.html 
I progetti di carattere pubblico o privato con costi totali superiori ai 100'000 franchi e all'interno del
perimetro regionale devono essere inviati alla Regione per esame e preavviso. La Regione trasmetterà
poi l'incarto (se completo e conforme alle disposizioni legali) al Cantone (Ufficio regioni di montagna).
La domanda deve essere inoltrata in duplice copia secondo le direttive allegate:
Elenco Documenti.zip                                  I documenti sono in formato compresso ZIP
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