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Organi
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Art.
11
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Sono
organi della RM:
a) l’Assemblea Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) la Conferenza dei Sindaci
d) la Commissione di revisione
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a)
Assemblea Regionale
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Composizione
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Art.
12
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1
L’Assemblea regionale è composta dai delegati comunali e in
ragione di 2 (due) delegati per Comune e da 6 (sei) delegati di
diritto quali rappresentanti dei Patriziati, scelti e proposti dai
Patriziati aventi diritto e 1 (un) rappresentante per ogni
membro sostenitore.
2
Ogni Comune designerà un numero sufficiente di delegati supplenti.
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Convocazione
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Art.
13
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1
L’Assemblea ordinaria viene convocata due volte all’anno
entro la fine di giugno la prima e entro la fine dicembre la seconda
ed è convocata dal Consiglio Regionale.
2
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio
Regionale o su richiesta di almeno 6 (sei) membri attivi
della RM.
3
I membri e gli organi aventi diritto in base al presente statuto
possono inoltrare proposte da inserire all’ordine del giorno
dell’Assemblea.
4
Il Consiglio Regionale è tenuto a decidere le domande volte a
ottenere la convocazione dell’assemblea e quelle volte ad
ottenere l’introduzione di una posta all’ordine del giorno
entro un mese dalla presentazione della richiesta.
5
La convocazione scritta deve essere inviata ai membri (Comuni)
e ai delegati almeno tre settimane prima della data fissata
per l’Assemblea e deve elencare le trattande.
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Competenze
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Art.
14
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1
L’Assemblea regionale è l’organo supremo della RM e ha
tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi
dell’associazione.
2
Essa è segnatamente competente per :
1. approvare e modificare lo statuto;
2. decidere sull’ammissione di nuovi membri e
sull’esclusione di singoli membri;
3. eleggere i membri del Consiglio Regionale, il
Presidente dello stesso, la Commissione di revisione ed i
supplenti;
4. approvare i rapporti annuali del Consiglio
Regionale;
5. approvare il preventivo e il consuntivo di
spesa della RM e i rendiconti dei singoli fondi di promovimento e
gestione e dare scarico al Consiglio Regionale;
6. approvare il programma di sviluppo della
Regione;
7. approvare i regolamenti e le convenzioni
con terzi;
8. decidere sulla partecipazione a società
anonime;
9. decidere sull’eventuale scioglimento
dell’associazione.
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Diritto
di voto
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Art.
15
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Ogni
delegato partecipa all’assemblea ed ha diritto ad un voto.
I
membri sostenitori possono partecipare all’assemblea senza diritto
di voto e di eleggibilità.
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Delibere
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Art.
16
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1
L’Assemblea può validamente deliberare se presenzia la metà
più uno dei delegati.
Diversamente
essa è riconvocata entro 7 giorni e può deliberare qualunque sia
il numero dei presenti.
2
Le modifiche dello statuto, l’esclusione di membri, la
partecipazione a società anonime e lo scioglimento
dell’associazione, possono essere deliberati a maggioranza dei 2/3
dei delegati presenti.
3
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei delegati
presenti, tranne i casi diversi previsti dallo statuto.
4
Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che, a
maggioranza, sia deciso un altro metodo di votazione.
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Direzione
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Art.
17
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L’assemblea
è diretta da un Presidente del giorno eletto seduta stante.
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Ordine
del giorno
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Art.
18
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1
L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del
giorno.
2
Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, essa può
decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti
all'ordine del giorno.
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b)
Consiglio Regionale
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Composizione
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Art.
19
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1
Il Consiglio Regionale è composto di nove membri compreso il
Presidente, i quali devono essere scelti fra i delegati.
2
Saranno egualmente rappresentati da tre membri ciascuno il
“Basso”, il “Medio” e l’”Alto” Malcantone.
3
Sono eletti alla carica i candidati che raccolgono il maggior numero
di voti.
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Durata
in carica
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Art.
20
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Il
Consiglio Regionale e il Presidente restano in carica 4 anni,
devono essere eletti entro la fine di giugno dell’anno in
cui sono tenute le elezioni comunali e sono rieleggibili.
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Convocazione
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Art.
21
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Il
Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni volta che
lo reputa opportuno; il Presidente è tenuto a convocare entro un
mese il Consiglio se tre membri ne fanno richiesta scritta.
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Competenze
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Art.
22
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Il
Consiglio Regionale:
a) è competente per l’applicazione della LIM federale e
cantonale;
b) rappresenta le RM di fronte ai terzi;
c) cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali e
comunali;
d) nomina i Vice-Presidenti;
e) assume il personale;
f) esegue le decisioni dell’Assemblea;
g) amministra il patrimonio dell’associazione e i
singoli fondi di promovimento e gestione;
h) vigila sull’attività dei servizi;
i) nomina le commissioni necessarie all’adempimento dei
vari compiti e eventuali esperti e stipula i contratti
nell’ambito delle competenze concesse dall’Assemblea;
j) delibera spese non preventivate fino a un massimo di
fr. 20'000.- per anno;
k) fissa i contributi dovuti dai membri (art. 30);
l) prepara e convoca l’Assemblea dei delegati;
m)organizza un’efficace informazione nell’ambito della
regione;
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Delibere
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Art.
23
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1
Il Consiglio Regionale può validamente deliberare se è
presente la maggioranza dei suoi membri.
2
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e l’astensione
dal voto deve essere motivata. In caso di parità è decisivo il
voto del Presidente.
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Firma
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Art.
24
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L’Associazione
è vincolata dalla firma collettiva a due, del Presidente e/o dei
Vice-Presidenti e del Segretario-animatore o Segretario
aggiunto.
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Programma
di sviluppo
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Art.
25
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1
Per l’elaborazione del programma di sviluppo, di studi e progetti
specifici, il Consiglio Regionale può chiedere l’assistenza di
esperti e nominare gruppi di studio, dai quali deve esigere la
presentazione di rapporti scritti.
2
Il Consiglio Regionale stabilisce la retribuzione dovuta agli
esperti.
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c)
Conferenza dei Sindaci
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Composizione
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Art.
26
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La
Conferenza dei Sindaci si compone di tutti Sindaci o municipali
designati a rappresentare i Municipi dei Comuni membri.
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Convocazione
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Art.
27
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La
Conferenza dei Sindaci viene convocata almeno una volta
all’anno dal Consiglio Regionale e deve essere convocata
ogniqualvolta almeno un terzo dei suoi membri lo richieda.
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Competenze
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Art.
28
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1
La Conferenza dei Sindaci è un organo consultivo. Ad essa
vanno sottoposte per preavviso le tematiche di importanza regionale
e intercomunale.
2
La Conferenza dei Sindaci può proporre delle trattande da mettere
all’ordine del giorno all’Assemblea regionale.
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d)
Commissione di revisione
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Composizione
e competenza
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Art.
29
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1
La Commissione di revisione è composta di tre membri e un
supplente. Essa controlla i conti e presenta il suo rapporto
scritto annualmente all'Assemblea dei delegati. Per la
verifica dei conti il Consiglio Regionale può fare capo a una
società di revisione esterna.
2
La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio
Regionale almeno 1 mese prima della data fissata per
l’Assemblea dei delegati, deve essere eletta entro la fine di
giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali e puó
essere rieletta.
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