STATUTO
Regione del Malcantone – Associazione dei comuni

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

 

Denominazione

Art.1

1  Con la denominazione “Associazione dei Comuni – Regione Malcantone” (RM) è costituita una associazione ai sensi  degli art. 60 e seguenti del C.C.S.
2 La sua sede è Agno

Scopi

Art.2

La RM ha per scopo di:

  • favorire la collaborazione tra i suoi membri per il raggiungimento  di scopi comuni di interesse regionale e generale;
  • elaborare  il programma di sviluppo regionale e operare per il raggiungimento degli obiettivi ivi definiti in conformità  della Legge federale sull’aiuto agli investimenti  nelle regioni montane (LIM) del 21.03.97 e della legge cantonale di applicazione e di complemento alla LIM federale del 17.03.77 e delle loro successive modifiche;
  • promuovere e coordinare tutte le iniziative  e le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale  della Regione;
  • prestare consulenza agli enti e ai privati che intendono realizzare  investimenti nel senso degli obiettivi di sviluppo fissati nel programma regionale;
  • gestire i mezzi finanziari assegnati dal cantone in base alla  LIM o ad altre leggi; nonché gestire altri eventuali fondi destinati ad attività particolari;
  • assumere dei compiti particolari su mandato da parte di terzi;
  • collaborare con enti o persone esterne per l’adempimento dei compiti assegnati a condizione che vengano rispettati  gli scopi e gli interessi dei singoli membri;
  • operare in modo tale da favorire il più possibile una equa compensazione dei vantaggi e degli inconvenienti tra i Comuni membri.

Statuto  e regolamenti

Art. 3

Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RM vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.

Diritto  di Associazione

Art. 4

La RM può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici  e privati onde meglio conseguire le finalità prefissate.

Costituzione di aziende o amministrazioni autonome

Art. 5

La RM, può istituire, nella  propria organizzazione, mediante regolamenti approvati  dall’Assemblea, aziende e amministrazioni autonome munite di poteri e delle competenze necessarie allo svolgimento di attività particolari.

Partecipazione a società anonime

Art. 6

La RM può partecipare a società anonime nel rispetto degli  scopi elencati all’art. 2 del presente statuto.

Fondi  di promovimento e di gestione

Art. 7

La RM può istituire dei fondi di promovimento e di gestione ai sensi dell’art. 2 a favore di iniziative e progetti  specifici che rientrano negli obiettivi del programma  di sviluppo regionale.

CAPITOLO 2 Membri

Membri

Art. 8

1 Possono essere membri attivi della RM:

  • i  Comuni delle Subregioni Alto, Medio, Basso Malcantone che comprendono:
  • Alto:  Aranno, Arosio, Breno, Cademario, Fescoggia, Iseo,  Miglieglia, Mugena, Vezio;
  • Medio:  Astano, Bedigliora, Croglio, Curio Monteggio, Novaggio, Pura, Sessa;
  • Basso:Agno, Bioggio, Bosco Luganese, Caslano, Cimo,  Magliaso, Neggio, Ponte Tresa, Vernate;
  • ulteriori  Comuni a condizione che venga garantito il criterio di unità territoriale funzionale indicato nella LIM;
  • i Patriziati che operano nel territorio giurisdizionale dei Comuni membri.

2  Possono divenire membri sostenitori gli enti di diritto pubblico o le persone fisiche e giuridiche che si interessano  dei problemi della regione o che svolgono attività di interesse generale a condizione che versino le quote di cui all’art. 30.

Adesione e Disdetta

Art. 9

1 L’adesione alla RM quale membro attivo avviene mediante delibera del competente organo comunale e patriziale.

 2 Ogni membro può disdire la propria appartenenza alla RM alla fine di ogni anno  civile e con un preavviso di almeno 6 mesi.

Esclusione

Art. 10

1 Su proposta del Consiglio  Regionale, l’assemblea dei delegati può escludere dalla  RM i membri che violano gravemente i loro obblighi statutari  e agiscono contro le delibere degli organi dell’associazione.

2 E’ motivo di esclusione  il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei  contributi fissati dalla RM.

CAPITOLO 3 Organi

Organi

Art. 11

Sono organi della RM:
a) l’Assemblea Regionale;
b) il  Consiglio Regionale;
c) la  Conferenza dei Sindaci
d) la  Commissione di revisione

a) Assemblea Regionale

Composizione

Art. 12

1 L’Assemblea regionale è  composta dai delegati comunali e in ragione di 2 (due) delegati per Comune e da 6 (sei) delegati di diritto quali rappresentanti dei Patriziati, scelti e proposti dai Patriziati aventi diritto e 1 (un) rappresentante  per ogni membro sostenitore.

 2 Ogni Comune designerà un numero sufficiente di delegati supplenti.

Convocazione

Art. 13

1 L’Assemblea ordinaria  viene convocata due volte all’anno entro la fine di giugno la prima e entro la fine dicembre la seconda  ed è convocata dal Consiglio Regionale.

2 Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Regionale o su richiesta di almeno 6 (sei) membri attivi della RM.

3 I membri e gli organi aventi diritto in base al presente statuto  possono inoltrare proposte da inserire all’ordine del  giorno dell’Assemblea.

4 Il Consiglio Regionale è tenuto a decidere le domande volte a ottenere la convocazione dell’assemblea e quelle volte ad ottenere l’introduzione di una  posta all’ordine del giorno entro un mese dalla  presentazione della richiesta.

5 La convocazione scritta deve essere inviata  ai membri (Comuni) e ai delegati almeno tre settimane  prima della data fissata per l’Assemblea e deve elencare  le trattande.

Competenze

Art. 14

1 L’Assemblea regionale è  l’organo supremo della RM e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell’associazione.

2 Essa è segnatamente competente per :
1.    approvare e modificare lo statuto;
2.    decidere sull’ammissione di nuovi membri e sull’esclusione di singoli membri;
3.    eleggere i membri del Consiglio Regionale, il  Presidente dello stesso, la Commissione di revisione  ed i supplenti;
4.    approvare i rapporti annuali del Consiglio Regionale;
5.    approvare il preventivo e il consuntivo di spesa della RM e i rendiconti dei singoli fondi di promovimento e gestione e dare scarico al Consiglio Regionale;
6.    approvare il programma di sviluppo della Regione;
7.    approvare i regolamenti  e le convenzioni con terzi;
8.    decidere sulla partecipazione a società anonime;
9.    decidere sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

Diritto  di voto

Art. 15

Ogni delegato partecipa all’assemblea  ed ha diritto ad un voto.

I membri sostenitori possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto e di eleggibilità.

Delibere

Art. 16

1 L’Assemblea può validamente  deliberare se presenzia la metà più uno dei delegati.

Diversamente essa è riconvocata entro 7 giorni e può deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

2 Le modifiche dello statuto, l’esclusione di  membri, la partecipazione a società anonime e lo scioglimento  dell’associazione, possono essere deliberati a maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti.

3 Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice  dei delegati presenti, tranne i casi diversi previsti dallo statuto.

4 Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo  di votazione.

Direzione

Art. 17

L’assemblea  è diretta da un Presidente del giorno eletto seduta stante.

Ordine del giorno

Art. 18

1 L'Assemblea può  deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

2 Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti  all'ordine del giorno.  

b) Consiglio Regionale

Composizione

Art. 19

1 Il Consiglio Regionale è composto di nove  membri compreso il Presidente, i quali devono essere  scelti fra i delegati.

2 Saranno egualmente rappresentati da tre membri ciascuno il “Basso”, il “Medio” e l’”Alto” Malcantone.

3 Sono eletti alla carica i candidati che raccolgono il maggior numero di voti.

Durata in carica

Art. 20

Il Consiglio Regionale e il Presidente restano in carica  4 anni, devono essere eletti entro la fine di giugno dell’anno  in cui sono tenute le elezioni comunali e sono rieleggibili.

Convocazione

Art. 21

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni volta  che lo reputa opportuno; il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il Consiglio se tre membri ne fanno richiesta scritta.

Competenze

Art. 22

Il Consiglio Regionale:
a) è competente per l’applicazione della LIM federale e cantonale;
b) rappresenta le RM di fronte ai terzi;
c) cura  le relazioni con le Autorità federali, cantonali e comunali;
d) nomina  i Vice-Presidenti;
e) assume il personale;
f)  esegue le decisioni dell’Assemblea;
g) amministra  il patrimonio dell’associazione e i singoli fondi di  promovimento e gestione;
h) vigila sull’attività  dei servizi;
i)  nomina le commissioni necessarie all’adempimento dei vari compiti e eventuali esperti e stipula i contratti  nell’ambito delle competenze concesse dall’Assemblea;
j)  delibera spese non preventivate fino a un massimo di fr. 20'000.- per anno;
k) fissa i contributi dovuti dai membri (art. 30);
l)  prepara  e convoca l’Assemblea dei delegati;
m)organizza  un’efficace informazione nell’ambito della regione;

Delibere

Art. 23

 1 Il Consiglio Regionale  può validamente deliberare se è presente la maggioranza  dei suoi membri.

 2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e l’astensione dal voto deve essere motivata. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Firma

Art. 24

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due, del Presidente e/o dei Vice-Presidenti e del Segretario-animatore o Segretario  aggiunto.

Programma  di sviluppo

Art. 25

1 Per l’elaborazione del programma di sviluppo, di studi e progetti specifici, il Consiglio Regionale può chiedere l’assistenza di  esperti e nominare gruppi di studio, dai quali deve  esigere la presentazione di rapporti scritti.

 2 Il Consiglio Regionale stabilisce la retribuzione dovuta agli esperti.

c) Conferenza dei Sindaci

Composizione

Art. 26

La Conferenza dei Sindaci si compone di tutti Sindaci o municipali  designati a rappresentare i Municipi dei Comuni membri.

Convocazione

Art. 27

La Conferenza dei Sindaci viene convocata almeno una volta  all’anno dal Consiglio Regionale e deve essere convocata  ogniqualvolta almeno un terzo dei suoi membri lo richieda.

Competenze

Art. 28

1 La Conferenza dei Sindaci  è un organo consultivo. Ad essa vanno sottoposte per preavviso le tematiche di importanza regionale e intercomunale.

2 La Conferenza dei Sindaci può proporre delle trattande da mettere all’ordine del giorno all’Assemblea  regionale.

d) Commissione di revisione

Composizione e competenza

Art. 29

1 La Commissione di revisione  è composta di tre membri e un supplente. Essa controlla  i conti e presenta il suo rapporto scritto annualmente  all'Assemblea dei delegati. Per la verifica dei conti il Consiglio Regionale può fare capo a una società di revisione esterna.

2 La Commissione è convocata dal Presidente  del Consiglio Regionale almeno 1 mese prima della data fissata per l’Assemblea dei delegati, deve essere eletta entro la fine di giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali e puó essere rieletta.

CAPITOLO 4 Finanziamento

 

Finanziamento

Art. 30

1 A copertura delle spese  ordinarie, l’associazione preleva:
- dai  membri attivi un contributo annuale pro capite per abitante residente (secondo dati dell’Ufficio statistica cantonale  relativo all’anno precedente), da stabilire annualmente  dall’Assemblea del preventivo;
- dai membri sostenitori un contributo annuale di almeno fr. 100 (cento);
- dai  Patriziati un’adeguata tassa sociale.

2 I costi degli studi sono ripartiti nei modi  stabiliti dal Consiglio Regionale tenuto conto dei sussidi cantonali e federali.

3 Per finanziamenti straordinari l’Assemblea dei delegati può fissare contributi straordinari.

4 Per il finanziamento di prestazioni di servizio  specifiche la Regione emette delle fatture commisurate alla prestazione data.

CAPITOLO 5 Disposizioni finali

Scioglimento

Art. 31

1  Lo scioglimento è deciso dall’Assemblea appositamente convocata con il preavviso di un mese, dalla maggioranza dei due terzi dei delegati.

2  L’Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio. In caso di disaccordo o di non decisione, i beni dell’associazione  vanno devoluti ai Comuni della Regione, proporzionalmente  al numero degli abitanti.

Registro di commercio

Art. 32

La RM acquista la personalità giuridica con l’iscrizione  al Registro di Commercio.

Codice Civile Svizzero

Art. 33

Per  tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

Pubblicazioni

Art. 34

Le pubblicazioni sociali sono effettuate sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FU) salvo quelle che devono essere effettuate sul Foglio Ufficiale svizzero di commercio  (FUSC).

Norme transitorie Art. 35

In caso di aggregazione e/o di nuove adesioni di Comuni (membri attivi), il nuovo Comune ha diritto a due delegati.

Approvato il 27 marzo 1976.
Ultima modifica: assemblea del 1° dicembre 2005.

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